Verifiche documentali

La Verifica Documentale del Condominio (VDC) è un servizio nel quale il Verificatore incaricato da Triveneto s.r.l. rileva, presso lo studio dell’Amministratore, la presenza, l’assenza o la non completezza formale di documenti che sono legati alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio, degli impianti e delle macchine condominiali.

 

La VDC si basa su una check-list, desunta dalla norma UNI 10801:2016, di documenti suddivisi in ambiti che possono essere così riassunti:

  • Edificio, linea vita;
  • Impianto elettrico e d’antenna, impianto di videosorveglianza;
  • Cancelli e porte motorizzati;
  • Utenze gas, serbatoi GPL, serbatoi gasolio;
  • Impianto termico o di climatizzazione centralizzati;
  • Canne fumarie ramificate;
  • Impianto Idro-sanitario, pozzo condominiale, addolcitore, autoclave;
  • Impianti di sollevamento acque reflue;
  • Ascensori e montascale;
  • Impianti antincendio;
  • Documenti relativi alla sicurezza condominiale e degli eventuali dipendenti;
  • Inquinamento ambientale elettromagnetico o da amianto;
  • Impianti speciali (gruppo elettrogeno, impianto fotovoltaico, parafulmine);
  • Piscina condominiale.

 

La VDC è preceduta da un sopralluogo in condominio da parte del Verificatore: tale sopralluogo serve ad accertare la presenza o l’assenza degli elementi, impianti o macchine relativi agli ambiti sopra-descritti e porta alla definizione di una scheda tecnica specifica per l’immobile. Nel caso in cui un elemento, impianto, macchina non venga rilevato in fase di sopralluogo e non sia segnalato come presente dall’Amministratore esso sarà escluso dalla verifica documentale.

 

La seconda fase della VDC si sviluppa presso lo studio dell’Amministratore, il quale mette a disposizione del Verificatore tutti i documenti relativi agli ambiti sopra-descritti.

 

Il Verificatore completerà la check-list documentale accertando se un documento è presente (P) non presente (NP).

 

La check-list non suddivide i documenti cogenti da quelli volontari e quindi non deve essere intesa come una  sollecitazione a sanare eventuali lacune documentali segnalate.

 

Il verbale di verifica prodotto e i documenti trovati potranno essere consultati nell’area riservata di www.trivenetoverifiche.it

 

DALLA VERIFICA DOCUMENTALE AL FASCICOLO IMMOBILIARE

 

Con la Legge 220/2012 (riforma del condominio) l’Amministratore diventa “responsabile della raccolta dei dati relativi alla sicurezza delle parti comuni del condominio”.

 

La Verifica Documentale del Condominio (VDC) è uno strumento con il quale l’Amministratore può iniziare un percorso di raccolta di tali dati, attraverso la valutazione iniziale della documentazione in suo possesso.

 

Dovendo soddisfare principalmente all’esigenza di reperire dati relativi alla sicurezza, la VDC prende in considerazione gli ambiti che sono descritti dalla norma UNI 10801:2016 nel Fascicolo Immobiliare, e che potrebbero essere presenti nel condominio e condizionare la sicurezza delle persone che a vario titolo frequentano l’edificio, come ad esempio i dispositivi anti-caduta (linea vita) montati sul tetto condominiale.

 

La VDC, tuttavia, non prende in considerazione documenti di tipo amministrativo e contabile, che sono  compresi nel Fascicolo Immobiliare come descritto dalla UNI 10801, ma non si riferiscono strettamente alle condizioni di sicurezza dell’edificio (ad esempio le tabelle dei millesimi di proprietà).

 

Altri documenti, come le schede grafico-tecniche o le dichiarazioni di conformità degli impianti sono invece compresi sia nella VDC che nel Fascicolo Immobiliare.

 

In conclusione la VDC consente all’Amministratore di iniziare un percorso di analisi, raccolta, integrazione documentale relativa ai fabbricati interessati dal suo mandato; tale attività, resa necessaria dalla legge, consentirà all’Amministratore di avvicinarsi alla stesura completa del Fascicolo Immobiliare e alla eventuale certificazione volontaria sulla base della norma UNI 10801:2016.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

Art. 1129 c.c.: Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore

 

Art. 1130 c.c.: Attribuzioni dell’amministratore

 

DM 37/08: Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

 

L 220/2012: Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

 

UNI 10810:2016: Attività professionali non regolamentate – Amministratore di condominio – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

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