Attrezzature in pressione soggette a verifica: tutto quello che devi sapere
❓Hai mai sentito parlare di attrezzature in pressione (GVR)? Beh, è probabile che nella tua azienda ce ne sia almeno una!
Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di GVR?
Sono classificate come GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento) le attrezzature in pressione soggette a verifica: serbatoi, autoclavi, generatori di vapore, centrali termiche, tubazioni. Con questo termine ci si riferisce generalmente a tutti gli impianti e attrezzature contenenti gas e vapori o liquidi in pressione che possono essere installati sia negli ambienti civili che nelle aziende.
Capita spesso di pensare che questo tipo di attrezzature siano presenti solo nei grandi complessi industriali, ma non è così. Impianti ad aria compressa, autoclavi per il pompaggio dell’acqua, serbatoi di impianti antincendio, generatori di vapore, centrali termiche, sono tutte attrezzature che vengono utilizzate anche nelle piccole realtà che, se ricadono all’interno di determinati parametri previsti dalla legge, possono rientrare nel gruppo di attrezzature soggette a denuncia INAIL e a verifica periodica (D.M. 329/04).
💥 Questo tipo di attrezzature, infatti, è soggetto a rischio di esplosione, perdite di gas tossici o infiammabili e a degrado nel tempo e, se non verificate periodicamente, possono mettere a rischio la sicurezza delle persone che lavorano o vivono nell’ambiente in cui sono state installate.
L’obbligo della verifica deriva dal D.M. 329/04 ed è necessario richiederla tramite il portale CIVA dell’INAIL, che gestisce tutta la documentazione relativa alla messa in servizio, alle revisioni e alle verifiche successive.
La procedura avviene in più fasi:
- – Denuncia ed eventuale messa in servizio da parte del soggetto pubblico INAIL
- – Prima verifica periodica effettuata dall’ente pubblico o da un soggetto abilitato a seconda della periodicità stabilita dall’allegato VII – D.Lgs. 81/2008
- – Verifiche periodiche successive: hanno una scadenza stabilita in base alla categoria a cui appartiene l’attrezzatura ed al suo potenziale rischio
La richiesta dev’essere presentata a portale dal soggetto utilizzatore che viene identificato con il proprietario dell’immobile, l’amministratore di condominio o, nel caso delle aziende, il datore di lavoro. Fondamentale, oltre al rispetto delle scadenze, sono la compilazione ed il caricamento della documentazione sul portale CIVA che, se non effettuate correttamente, possono portare al rischio di rigetto della domanda o di sanzioni in caso di controlli.
Dunque per essere in regola e rispettare gli obblighi normativi è importante:
- – Verificare se si è in possesso o in gestione di attrezzature potenzialmente soggette a verifica
- – Affidarsi ad un organismo autorizzato come Triveneto per la gestione delle verifiche e dei rinnovi
- – Farsi supportare step by step nella compilazione della documentazione per il caricamento nel portale CIVA
⚠️ Quale rischio deriva dalla mancata denuncia e verifica delle attrezzature in pressione?
I rischi derivanti dalla mancata verifica periodica delle attrezzature GVR non sono da sottovalutare, poiché non si tratta solo di una sanzione pecuniaria. Nel caso di incidente con un’attrezzatura non sottoposta a verifica periodica la responsabilità è anche penale per il datore di lavoro, oltre ad eventuali possibili contestazioni in ambito assicurativo. Oltre al fatto che in caso di controlli da parte degli organi ispettivi (ASL, Ispettorato del Lavoro), si incorre a sanzioni certe.
🔍 Ma nella pratica, cosa devo fare se sono in possesso di un’attrezzatura in pressione?
🏠 Sono un amministratore di un condominio in cui è stata installato una centrale termica da 116kw per generare e distribuire calore nelle abitazioni. L’attrezzatura è stata correttamente denunciata al momento della messa in servizio sul portale CIVA dell’INAIL.
Come mi devo comportare nella gestione delle verifiche?
La verifica di questo tipo di impianti installati in ambiente abitativo dev’essere effettuata esclusivamente dall’ente pubblico e con scadenza quinquennale.
🏭 E per le aziende?
Molto spesso si fa l’errore di pensare che solo nelle grandi industrie siano presenti attrezzature soggette a obblighi di verifica. In realtà, anche una piccola officina con un compressore da 270 litri può rientrare nel campo del D.M. 329/04. Questo perché la classificazione non dipende solo dalla dimensione dell’attività, ma anche da parametri tecnici ben precisi.
🧑🏻🏭 Sono un RSPP di una PMI metalmeccanica. Nella mia azienda è stato installato un compressore d’aria con serbatoio di accumulo per alimentare i macchinari pneumatici nelle linee di produzione. Il serbatoio è un’apparecchiatura classificata come GVR ed è stato denunciato tramite portale CIVA all’INAIL.
- – Mi affido a Triveneto Srl per la gestione delle verifiche periodiche che mi notifica la scadenza della verifica triennale dell’attrezzatura. Per effettuare l’intervento di ispezione procedo con l’attivazione della pratica sul portale CIVA.
- – Fisso una data per la verifica con l’ente certificatore allineandomi con il responsabile della produzione per non interferire con le attività lavorative programmate
- – Il tecnico verificatore si presenta in azienda per effettuare l’ispezione basata su: controllo visivo dell’attrezzatura, verifica dei dispositivi di sicurezza, verifica del funzionamento in esercizio, controllo documentale.
- – L’impianto rispetta i parametri di sicurezza previsti dalla legge, di conseguenza la verifica si conclude con esito positivo.
- – Il tecnico rilascia un verbale ufficiale, firmato da entrambe le parti, che viene inviato all’ente pubblico. L’azienda ottiene così l’aggiornamento della validità triennale, restando conforme alla normativa ed alle disposizioni legislative.
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